AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                                Capo I
            NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA
                        A SCOPO DI ESTORSIONE
                               Art. 1.
  1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il  giudice  dispone
il  sequestro  dei  beni  appartenenti  alla  persona sequestrata, al
coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero  puo'
altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni
appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere
che   tali   beni   possano   essere   utilizzati,   direttamente   o
indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il  prezzo
della liberazione della vittima.
  2.  Si  osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo.
(( Il sequestro ha la durata massima di  un  anno,  ma,  prima  della
scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui
al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di  un
interessato  o  del  pubblico  ministero,  quando  risulti cessata la
permanenza del reato. ))
  3.  Il  sequestro  dei  beni  non comporta limitazioni ai poteri di
amministrazione e di gestione,  ai  diritti  di  godimento  dei  beni
medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di
necessita' o quando ne sia  fatta  richiesta  per  motivi  familiari,
professionali,  economici  o  imprenditoriali, il giudice, sentito il
pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione  aventi  ad
oggetto beni sottoposti al sequestro.
(( 4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale (a) si   ))
(( applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi       ))
(( previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel       ))
(( delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si       ))
(( adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli    ))
(( autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della   ))
(( vittima.                                                        ))
(( 4-bis.    Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta    ))
(( indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.          ))
(( 5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far ))
(( conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a    ))
(( scopo di estorsione il presso della liberazione della vittima.  ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  379  del  codice penale e' il
          seguente:
             "Art.  379  (come modificato dall'art. 25 legge 19 marzo
          1990, n.  55, e dall'art. 3 legge  13  settembre  1982,  n.
          646)  (Favoreggiamento  reale) . - Chiunque, fuori dei casi
          di concorso nel reato e dei casi  previsti  dagli  articoli
          648,  648-  bis  e  648ter,  aiuta  taluno ad assicurare il
          prodotto o il profitto o il prezzo di un reato,  e'  punito
          con  la  reclusione  fino  a  cinque  anni  se si tratta di
          delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni  se
          si tratta di contravvenzione.
             Si  applicano  le  disposizioni  del primo e dell'ultimo
          capoverso dell'articolo precedente".
             La  misura  minima e massima della multa di cui al primo
          comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente
          moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679),
          poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250),  quindi
          per  quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art.
          3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e infine per cinque (legge
          24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura
          attuale della sanzione e' quindi "da lire centomila a  lire
          duemilioni".